Cronaca

Fallimento Viaggi del Ventaglio risarcimento per clienti ecco come fare

ViaggioI Viaggi del Ventaglio era insolvente, ma voleva evitare il fallimento. Per questo, il tour operator sul quale sono piovute centinaia di denunce da parte dei clienti che hanno pagato ma non hanno mai fatto il viaggio acquistato, ha fatto ricorso in Tribunale proponendo istanza di concordato preventivo.

 

COS’E’ IL CONCORDATO PREVENTIVO E QUALI SONO I SUOI VANTAGGI – Il concordato preventivo è una procedura concorsuale alla quale può ricorrere l’imprenditore insolvente per evitare la dichiarazione di fallimento, proponendo un accordo ai suoi creditori. Lo scopo è evitare la procedura fallimentare e ottenere quindi dei benefici, quali ad esempio non incorrere nelle conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento, sfuggire allo spossessamento dei beni e conservare, seppure con precise cautele, la gestione dell’impresa.

 

L’ISTANZA DEL TOUR OPERATOR – La società I Viaggi del Ventaglio ha quindi sottoposto istanza al Tribunale, che si è pronunciato positivamente permettendo così di dare inizio  alla procedura che, in questa fase, prevede che un commissario giudiziale rediga una relazione particolareggiata circa l’analisi delle cause del dissesto che hanno provocato l’insolvenza del debitore, l’analisi della condotta del debitore stesso e una proposta di conciliazione.

 

LA REVOCA CHIESTA DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE   E LA DICHIARAZIONE UFFICIALE DI FALLIMENTO – Nel caso de I Viaggi del Ventaglio, però, l’iter non è mai arrivato alla conclusione effettiva del concordato: dopo aver nominato il giudice delegato e il commissario giudiziale, quest’ultimo, Giuseppe Verna, il 29 giugno ha chiesto la revoca della procedura in quanto contraria agli interessi dei creditori, e il 15 luglio 2010  il PM Luigi Orsi ha chiesto il fallimento per il Tuor Operator, concesso dai giudici. Tra i vari passi della relazione di Verna si legge «Al mercato va restituita solo l’impresa capace di creare nuova ricchezza» sottolineando poi, rispetto alla capacità economica del gruppo, «una tendenza al peggioramento della performance economica».

 

LE REAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSMATORI – Ora la situazione è decisamente delicata: si parla di centinaia di clienti che hanno denunciato la società perché nonostante le prenotazioni siano state perfezionate con il pagamento, del viaggio acquistato non hanno visto neanche l’ombra, perdendo così chi centinaia chi migliaia di euro.  E in cordata con le proteste dei clienti non mancano anche le reazioni delle associazioni dei consumatori:

  •  Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Roma e Milano chiedendo l’apertura di un indagine circa gli eventuali profili penali connessi all’accaduto, tra i quali l’integrazione del reato di concorso in truffa aggravata. «La magistratura dovrà verificare le responsabilità di quei soggetti che, pur essendo a conoscenza della situazione a dir poco critica, hanno consentito la vendita di vacanze “bufala“ a migliaia di ignari cittadini, soggetti che devono essere puniti col carcere», ha affermato il Presidente Codacons Carlo Rienzi.
  • Adiconsum tramite il suo segretario nazionale Pietro Giordano, parla di fondo di garanzia a favore dei turisti vittime di disservizi, «gestito pariteticamente dall’Antitrust, dalle associazioni dei consumatori e delle aziende del settore, alimentato dalle multe comminate dall’Autorità nei confronti delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator scorretti, e da quote anche minime (1 euro), a carico di tutte le aziende per ogni pacchetto viaggio venduto. Un Fondo a tutela dei viaggiatori».
  • Regione Sardegna attraverso la Sfirs (Intermediario Finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che ha la gestione del Fondo di Garanzia istituito nell’ultima finanziaria), si è dichiarata pronta ad intervenire per fronteggiare le difficoltà delle aziende turistiche sarde coinvolte.

 

IL RISARCIMENTO AI CLIENTI – Per poter essere risarciti, Confconsumatori ha pubblicato alcuni consigli:

  • Polizza assicurativa per responsabilità civile: «Sarà necessario verificare innanzitutto se il Tour Operator aveva stipulato, come era suo obbligo ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni. Chiederemo al curatore fallimentare notizie in merito e, in caso di riscontro positivo, potranno essere aperte le singole pratiche di risarcimento».
  • Polizza assicurativa individuale: «In secondo luogo il turista dovrà verificare se aveva stipulato una polizza assicurativa individuale, che prevedeva un eventuale risarcimento in caso di annullamento del viaggio. E, in questo caso, potrà chiedere il rimborso delle somme pagate».
  • Responsabilità dell’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto turistico: costoro, quali operatori professionali del settore, erano a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la società oggi fallita e non dovevano vendere i pacchetti turistici ai consumatori, avendo comunque l’obbligo di informarli delle condizioni in cui si trovava il Tour Operator. Inoltre, anche le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l’obbligo, previsto dall’art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può quindi chiedere il risarcimento all’agenzia di viaggi che direttamente o tramite la propria assicurazione dovrà risarcire i danni. È bene spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contestando i fatti.
  • Insinuazione al passivo: i clienti possono insinuarsi al passivo del fallimento anche tramite una semplice raccomandata a/r allegando copia di tutta la documentazione.
  • Presentare istanza al “Fondo nazionale di garanzia” mediante raccomandata a/r indirizzata alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi Servizio IV “Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza” Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 ROMA”. Tale istanza, in seguito ad una modifica del codice del Consumo intervenuta nel 2009, non è più soggetta al termine di decadenza di tre mesi e potrà essere presentata in ogni momento.
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Di Redazione
 
 
 

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