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Rinuncia all’Eredità: Costi, Effetti, Termine. Tutto quello che c’è da sapere

FirmaMolti di voi si saranno chiesti come potrebbe essere la vita se all’improvviso qualche lontano parente sconosciuto vi avesse lasciato un’eredità ricca e inattesa. In molti casi si tratta di un sogno, sporadicamente a qualcuno è successo davvero. Non sempre, però, il lascito può essere ben accetto e non è affatto infrequente un diniego da parte da chi lo riceve.

Come si rinuncia a ricevere un’eredità? E quando conviene fare la rinuncia? Perché dovremmo trovarci nella condizione di dovere o volere rinunciare ai cespiti ereditari che ci sono stati lasciati dal de cuius, ovvero da defunto?

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere a riguardo, ovvero se sia il caso o meno di muoversi in questo senso, come fare la rinuncia, nonché di andare ad indagare quali sono gli effetti giuridici di un atto del genere.

Che cos’è la rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità è un atto tramite il quale l’erede, che si tratti di erede testamentario oppure di erede legittimo, può rinunciare alla parte di eredità che gli toccherebbe.

Il caso tipico è quello in cui i debiti collegati all’eredità siano superiori ai crediti, ovvero alla consistenza patrimoniale dell’eredità stessa.

Con la rinuncia all’eredità, l’erede interrompe e fa cessare tutti gli effetti che si sono verificati nei suoi confronti (e solo nei suoi confronti) con l’apertura della successione.

Rinunciando alla successione, il rinunciatario rimane giuridicamente completamente estraneo al cespito e agli effetti giuridici che dall’apertura sono stati generati.

Tra le conseguenze più importanti c’è la protezione del proprio patrimonio personale dalle pretese degli eventuali creditori, che non possono in alcun modo rifarsi su chi ha rinunciato all’eredità stessa per i crediti che erano vantati nei confronti del defunto.

Come si può rinunciare all’eredità?
Si può rinunciare all’eredità con una semplice dichiarazione, che secondo il nostro ordinamento va consegnata:

  • o al Notaio
  • oppure al Cancelliere del Tribunale; non vale qualunque cancelliere, ma deve essere quello del tribunale presso il quale è stata aperta la successione

Sarà poi compito o del Notaio oppure del Cancelliere inserire la dichiarazione di rinuncia da parte dell’erede all’interno del Registro delle Successioni, che viene conservato nello stesso tribunale dove è stata aperta la successione in questione.

Cosa non scrivere all’interno della successione
All’interno della successione non possono essere in alcun modo apposti:

  • elementi che costituiscano una condizione (non si può ad esempio dire che rinunceremo all’eredità solo se un determinato fatto dovesse verificarsi). Nessun tipo di condizione è valida e nel caso in cui dovesse essere presente, la rinuncia all’eredità sarebbe nulla
  • limitazioni: non si può rinunciare in alcun modo ad una parte dell’eredità, come accettare un determinato bene mobile o immobile e rinunciare ad un altro; anche in questo caso saremmo di fronte ad un elemento in grado di invalidare la nostra rinuncia
  • limiti di carattere temporale: non si può in alcun modo rinunciare all’eredità solo per un determinato periodo di tempo. Non è dunque valido il caso in cui si rinunci all’eredità solo fino ad una determinata data;

Quando si rinuncia all’eredità dietro corrispettivo
Si sono verificati più volte casi di rinuncia all’eredità dietro corrispettivo, che sia stato in cambio di denaro o di altro tipo di utilità.

In questo caso la rinuncia sortisce l’effetto opposto, ovvero diventa automaticamente accettata dal soggetto che ha esplicitato il suo desiderio di rinunciare.

Lo stesso vale nel caso in cui la rinuncia sia esplicitata a favore di un determinato soggetto: mettiamo il caso di rinunciare a patto che il proprio cespito sia distribuito poi a favore di un particolare erede; anche in questo caso la rinuncia varrebbe al contrario, ovvero come accettazione.

Quando si deve fare la rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità va redatta entro il tempo utile per l’accettazione dell’eredità, che è fissato nel nostro ordinamento a 10 anni.

Si deve però fare attenzione a quanto avvenuto in fase di apertura della successione, in quanto il tribunale può fissare un termine diverso (in genere più breve) per l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, con quella che si chiama azione interrogatoria. Una volta esperito il termine fissato dal tribunale, si perde il diritto all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità stessa.

Gli effetti giuridici della rinuncia all’eredità
Nel caso in cui il soggetto proceda con la rinuncia dell’eredità, verrà considerato come se non avesse mai preso parte alla successione, ovvero come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinuncia può essere comunque revocata fino a quando il soggetto o i soggetti che subentrerebbero nella divisione dei cespiti patrimoniali del de cuius non ne abbiano già acquisito la disponibilità.

Cosa succede ai beni che sarebbero toccati al rinunciatario?
La disciplina della rinuncia all’eredità è relativamente semplice, fino a quando però si dovranno distribuire i beni che sarebbero toccati al rinunciatario. La legge distingue due categorie di casi, che andremo a illustrare poco sotto:

  • nel caso in cui si tratti di successione legittima: se vi sono altri eredi dovuti a successione legittima, la parte del rinunciatario viene equamente distribuita tra questi, fatto salvo il diritto di rappresentazione, il che vuol dire che possono essere fatti subentrare i discendenti, anche nel caso in cui il soggetto abbia appunto rinunciato all’eredità
  • nel caso in cui si tratti invece di successioni testamentarie: nel caso in cui ci siano altri eredi testamentari, la parte del rinunciatario viene divisa tra questi; il defunto potrebbe però aver disposto una sostituzione e dunque la sua volontà prevale sui meccanismi di legge; nel caso in cui non ci fossero eredi testamentari, la parte di eredità del rinunciatario verrà distribuita tra gli eredi invece legittimi.

Si può impugnare la rinuncia all’eredità?
Sì e sono due le categorie di soggetti che possono impugnare la rinuncia all’eredità:

  • I creditori del defunto: possono impugnare la rinuncia e possono farsi autorizzare dal tribunale dove si è aperta la successione ad accettare in luogo del rinunciatario l’eredità, per soddisfarsi sui beni in ragione limitata delle loro pretese creditorie; il diritto in questione è prescritto in 5 anni dall’avvenuta rinuncia
  • Il soggetot che ha rinunciato: può impugnare la rinuncia nel caso in cui questa fosse scaturita da violenza fisica o morale (pensiamo al ricatto, alla minaccia, alla violenza fisica), da inganno, a prescindere dal fatto che il colpevole della violenza o dell’inganno sia o meno un erede. Anche in questo caso il diritto all’impugnazione deve essere esercitato entro 5 anni, a partire però non dalla rinuncia, ma dall’avvenuta violenza o inganno.

La necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria
Per di impugnamento della rinuncia ereditaria, è obbligatorio dal 20 settembre 2013 ricorrere prima davanti ad un mediatore, tra quelli che sono riconosciuti dal Ministero della Giustizia, che prevede anche l’assistenza di un’avvocato. Nel caso in cui la mediazione non dovesse avere buon esito, si può procedere per le vie giudiziali ordinarie, con il giudice però che può, nel caso in cui non si fosse fatto ricorso nel modo corretto all’istituto della mediazione, dichiarare la non procedibilità, rimandando le parti al mediatore.

La non procedibilità può essere avanzata sia dal giudice, sia dalla controparte.

La disciplina della rinuncia all’eredità non è estremamente complessa e può essere seguita anche da soli, senza farsi assistere da chicchessia. Bisogna semplicemente fare attenzione a:

  • non inserire alcun tipo di condizione, limite temporale o patrimoniale
  • consegnare la rinuncia al Notaio o al Cancelliere del tribunale
  • non preparare la redazione in seguito a violenza o inganno e in questo caso procedere immediatamente ad impugnarla, prima che decorrano i termini

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