Cronaca

Multe autovelox Milano, il Viminale: “Devono essere notificate entro 90 giorni”. Leggi e spiegazioni

PisapiaLa questione era stata sollevata dall’Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl: le contravvenzioni elevate per autovelox dal Comune di Milano (nella foto il Sindaco Giuliano Pisapia), devono essere notificate entro i 90 giorni.

 

LA FORZATURA DEL COMUNE – L’associazione specificava infatti che “In questi mesi il Comune ha inviato e continua ad inviare a diversi utenti delle multe, notificandole oltre il termine dei 90 giorni previsto dalla legge, termine che decorre dalla data dell’infrazione”.

– L’invio, ha precisato l’Adiconsum, è determinato dall’interpretazione, da parte del Comune, di una sentenza della Cassazione: “Tale interpretazione è assolutamente impropria – ha sottolineato l’associazione –, ed appare come una vera e propria forzatura”.

– In base a tale sentenza, secondo il Comune  sarebbe “possibile allungare i tempi previsti dal codice della strada per la notifica delle multe: pertanto il termine dal quale far decorrere i 90 giorni coinciderebbe con la data in cui il funzionario ha visionato il materiale fotografico, quindi per tale motivo dipenderebbe dalle tempistiche di lavorazione delle pratiche da parte del comando della Polizia Locale”, a loro volta “fortemente condizionate dai problemi di organizzazione del lavoro e di carenze di organico nei periodi estivi.

 

PREFETTURA DOMANDA, VIMINALE RISPONDE – La questione ha suscitato la perplessità della Prefettura circa l’operato del Comune e, per tale motivo, è stato interpellato il Viminale “in materia di contestazioni delle violazioni al Codice della strada accertate mediante strumenti elettronici”. Vale a dire: le multe arrivate ai cittadini per gli eccessi di velocità sulle strade dove, la scorsa primavera, sono stati posizionati sette nuovi autovelox.

 

LA LETTERA DEL MINISTERO – Di seguito la risposta del Ministero, resa nota dal gruppo della Lega Nord a Palazzo Marino:

– “Si riscontra la nota di codesta Prefettura con la quale è stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i 90 giorni – termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto – non dalla data di commissione degli stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (e obbligato in solido).

– Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell’Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili.

– Infatti, già a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma dell’articolo 201 del codice della strada, nella formulazione all’epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione ‘comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in gradi di provvedere alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione’.

– Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne”.

 

INFO – Per ulteriori informazioni, di seguito i recapiti degli uffici milanesi di Adiconsum:

– Via Vida, 10

20127 Milano (MI)
Tel: 02 89355520 – Fax: 02 89355530
orari di apertura al pubblico: La sede regionale non effettua servizio di consulenza al pubblico

– Via Tadino, 23

20124 Milano (MI)
Tel: 02 20525340 – Fax: 02 29521690 
adiconsum_milano@cisl.it

orari di apertura al pubblico:
Lunedì: Su Appuntamento
Martedì: 9.30-12.30
Mercoledì: Su appuntamento
Giovedì: 14.30-17.00

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Di Redazione

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